D.Lgs. 81/08

D.Lgs. 81/08 (D.Lgs. 9 aprile 2008 , n. 81)

Dopo decenni di chiacchiere, in fretta e furia per necessità elettorali, viene emanato il famoso "Testo Unico" sulla sicurezza, che entra in vigore il 15 maggio 2008, inglobando (e perciò abrogando gli ormai famosi D.Lgs. 626/94, 494/96, 195/06, 187/05, ecc. e la colonna portante DPR 547/55, che risente fortemente dell'età).

In quanto "Testo Unico", ha dimensioni enormi, difficilmente gestibile.

Dal nostro punto di vista, salvo la necessaria nuova redazione dei documenti, non sono sostanzialmente cambiate le cose da fare. Riteniamo che, sostanzialmente, applicare il D.Lgs. 81/08 equivale alla corretta interpretazione del D.Lgs. 626, nel senso che il D.Lgs. 81/08 dispone come obblighi definiti, regole che prima derivavano dal buon senso e dalla logica (per esempio l'attenzione per le categorie deboli, per i problemi di lingua, per il rischio stress, ecc.) ma, a nostro parere dovevano già essere applicate.

Viceversa sono decisamente inasprite le sanzioni per il Datore di Lavoro (DL). Siamo decisamente contrari a questa correzione di rotta. Ciò che manca nel nostro paese è la "cultura della sicurezza", ottenibile solamente con un approccio collaborativo tra Enti di controllo ed aziende, non è certo con il terrorismo che si può ottenere.

Inoltre, spesso, vediamo il lavoratore che, per cultura arretrata, rifiuta il DPI o la regola imposta da DL, che non ha molti mezzi per convincere il lavoratore con sistemi severi (spesso, per comprensibili ragioni produttive non può permettersi un lavoratore "nemico"). Troppo raramente gli Enti di controllo intervengono sanzionando direttamente il lavoratore, ed il D.Lgs. 81/08 non cambia in alcun modo questa situazione.

Servirebbero più controlli che punissero i veri responsabili delle carenze di sicurezza ed una definizione preliminare dei criteri da adottare concordata tra Enti ed aziende. 

Dopo questa, per noi doverosa premessa, lasciamo il testo che illustrava originariamente l'abrogato D.Lgs. 626/94, sostituendo solo la norma di riferimento, e poco altro.

Costituisce il ricepimento nazionale della normativa europea nell'ambito della sicurezza in ambiente di lavoro ed ha come obiettivo principale: la riduzione del numero e della gravità degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali.

Sicurezza in ambiente di lavoro spesso trascurata nel nostro paese, per varie ragioni: come spesso succede manca sia l'educazione generalizzata sia la repressione dei trasgressori.

Dovrebbe essere applicata in qualunque attività di ogni tipo e dimensione (sono escluse le sole attività svolte in modo autonomo da una sola persona).

Non si tratta dell'ennesimo onere che grava sul già pesante ruolo dell'imprenditore: questa legge ne ha invece alleggerito le responsabilità assegnando al lavoratore un ruolo attivo per la sicurezza ed introducendo il concetto di "rischio residuo", vale a dire che, se l'imprenditore ha correttamente applicato la legge e ciò nonostante è avvenuto l'infortunio, nessuna colpa può essergli attribuita.


1. Generalità
Il Parlamento Europeo, allo scopo di rendere omogeneo il diritto di sicurezza sul lavoro per tutti gli stati membri, ha emanato una serie di direttive che hanno come denominatore comune l’obbiettivo della riduzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali. Il Decreto Legislativo 626/94 (ora 81/08) costituisce la trasformazione in legge italiana di queste direttive, tale Decreto è stato emanato nel 1994 ed è entrato in vigore con l’inizio del 1997. Al momento dell’emanazione la legislazione italiana sull’argomento sicurezza sul lavoro ha come elementi essenziali il DPR 547/55 e il DPR 303/56, suddetta legislazione non viene abrogata dal nuovo Decreto, ma viene trasformata in parte.

2. Soggetti della legge
Il D.Lgs. 626/94 prevede quattro personaggi (attori) fondamentali per la sua corretta applicazione:
Datore di Lavoro (DL): individuato nel massimo grado gerarchico, con disponibilità finanziaria. Rimane comunque il primo responsabile chiamato in causa nell’eventualità di un infortunio. Può dimostrare l’assenza di colpa provando di aver fatto il possibile per garantire la massima sicurezza per i lavoratori.
Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP): quale consulente responsabile di DL in ambito di sicurezza. Figura nuova introdotta dal D.Lgs.626/94, nasce per dare un supporto tecnico a DL che potrebbe non avere il tempo e le conoscenze necessarie per l’applicazione della legge. Inoltre risolve il conflitto di interessi di DL che da un lato deve investire in produttività e, nel contempo, garantire il miglior livello di sicurezza. La legge permette a DL di delegare, a RSPP, alcuni compiti che gli spettano per responsabilità come, ad esempio: eseguire la valutazione dei rischi, vale a dire perlustrare ogni reparto o locale compresi ogni macchina ed attrezzatura dell’azienda ed evidenziare tutti i possibili rischi legati alle attività svolte e redigere il documento “Valutazione dei Rischi”, relativo all’analisi sopra descritta. RSPP studia, insieme a DL, gli opportuni rimedi atti ad eliminare o diminuire la probabilità di infortunio, e conseguentemente pianificare corsi di formazione ed informazione a tutti gli addetti, in particolare sui rischi residui. Tale attività deve espletarsi con continuità nel tempo per garantire l’adeguamento all’evoluzione tecnologica.
Medico Competente (MC): quale responsabile dell’aspetto sanitario di tutti gli addetti. Questo soggetto viene nominato qualora dalla valutazione risultino rischi che comportino l’eventualità di una malattia professionale o comunque un rischio per la salute. In questo caso DL delega la responsabilità ad un medico specializzato in medicina del lavoro. MC collabora nella valutazione dei rischi (soprattutto negli argomenti di cui ha maggiore competenza), controlla periodicamente la salute dei lavoratori, assumendosi l’onere di decidere l’idoneità alla specifica mansione e quali e quante visite eseguire per mantenere un controllo dello stato di salute dei lavoratori.
Rappresentante dei Lavoratori (RLS): in rappresentanza dei lavoratori. L’addetto che avrà questo incarico dovrà essenzialmente fare da portavoce facoltativo di tutti i problemi inerenti la sicurezza evidenziati dai vari colleghi nei confronti di DL oppure di RSPP. Il legislatore, in difesa del lavoratore dipendente che potrebbe trovarsi in difficoltà nel richiedere l’applicazione dei sistemi di sicurezza, per la sua minor forza contrattuale, prevede la nomina di RLS, eletto o designato in modo autonomo dagli stessi dipendenti. Ogni lavoratore può decidere di rivolgersi a RLS per esprimere in modo anonimo la sua richiesta di sicurezza. RLS deve essere considerato da parte di DL e di RSPP quale interlocutore principale per problemi inerenti la sicurezza. Deve essere consultato ed informato ogni qual volta si eseguono interventi che possono avere un’influenza per la sicurezza dei lavoratori. In particolare deve essere chiamato a partecipare alle riunioni della sicurezza.

3. Analisi dei rischi
La prima cosa da fare in un’azienda, per verificare il suo stato di sicurezza, è attuare la valutazione dei rischi osservando i locali, gli impianti, i servizi, tutte le postazioni di lavoro e tutte le macchine e/o attrezzi utilizzati, in modo da quantificarne i rischi ed i pericoli collegati. Una volta evidenziati i rischi, occorre applicare una precisa sequenza di interventi:

  • Eliminare il rischio alla fonte. Per esempio, nel caso di una macchina che non rispetti neanche i requisiti del vecchio DPR 547 del 1955, alienarla e sostituirla con una nuova che rispetti tutti i requisiti richiesti dalle normative vigenti.
  • Adottare dei sistemi oggettivi di protezione. Per esempio, in un locale dove si respirano esalazioni di sostanze tossiche si può intervenire installando un buon impianto di aspirazione che garantisce uno stato di salubrità a tutti gli addetti che si trovano anche temporaneamente a sostare in detto locale.
  • Adottare dei sistemi soggettivi di protezione: dalla legge denominati Dispositivi di Protezione Individuale (DPI). Per esempio, un addetto che lavora utilizzando delle lame taglienti sarà dotato di guanti antitaglio, oppure l’operatore che lavora a contatto con un macchinario molto rumoroso sarà dotato di tappi o cuffie per proteggere il sistema uditivo. Sono molti i DPI disponibili sul mercato che hanno come scopo fondamentale quello di eliminare o diminuire la probabilità di infortunio a chi li indossa: guanti, occhiali, scarpe, elmetti, ecc. Tutti i DPI adottati devono essere forniti da DL, conservati a cura del lavoratore che avrà l’obbligo di indossarli pena il mancato risarcimento del danno in caso di infortunio. Sarà il lavoratore stesso a comunicare l’eventuale inadeguatezza del DPI per usura, danneggiamento o difetto.
  • Informazione e formazione degli addetti sul rischio residuo. Se dopo tutti gli interventi sopra descritti, nello svolgere un’attività, rimane comunque un rischio non eliminabile legato al tipo di mansione o all’ambiente (rischio residuo), DL si deve preoccupare di informare ogni lavoratore del rischio che comunque corre svolgendo tale attività. Di tutti gli infortuni scaturiti dal rischio residuo esiste copertura assicurativa obbligatoria.


4. Squadra Antincendio e Squadra di Primo Soccorso
E' l’obbligo nominare in azienda due squadre una per l’antincendio (AI) ed una per il primo soccorso (PS) (non necessariamente distinte). Le squadre sono composte da personale scelto da DL e comportano incarichi sia di carattere generico sia di carattere particolare (per esempio il controllo dei mezzi di estinzione, delle vie di fuga ecc.). La squadra AI è particolarmente preparata alla prevenzione del rischio d’incendio ed alla gestione dell’eventuale emergenza incendio. La squadra PS viene addestrata per gestire il soccorso, in caso di particolari gravità, nell’attesa dell’intervento del Pronto Soccorso (118). I componenti delle squadre in numero sufficiente a garantire almeno una presenza continua in ogni reparto, sono di riferimento per tutti i lavoratori in caso di emergenza e per questo debbono essere noti a tutti. Si intende che dette squadre non hanno la funzione di sostituire le organizzazioni preposte allo scopo (VVF, Pronto Soccorso), ma più semplicemente di prevenire quando è possibile, di migliorare o perlomeno non peggiorare la situazione di emergenza in attesa degli stessi.

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